La IX Commissione,
premesso che:
in data 16 aprile 2010 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proposto una ripartizione delle
prime posizioni della sintonia automatica digitale;
alle prime posizioni della sintonia automatica hanno diritto anche le emittenti regionali in base alle
norme e alle intese sottoscritte al momento dello switch off deciso in ogni ambito regionale;
senza questo strategico posizionamento commerciale le emittenti locali rischiano l'inevitabile
chiusura;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
marzo 2010, n. 73 dispone all'articolo 5, comma 2: «Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i
canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a
pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali,
l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito
piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a
pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale
terrestre, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti
nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della
programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici:
semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite;
nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la
programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di
numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire
il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere
riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di
accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle
autorità amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano
di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le
condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati
all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato
provvedimento integrativo dell'autorizzazione.»;
il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66 e successive modificazioni, reca «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza
televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo»;
il decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 215 del 15 settembre 2003, reca «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario, reca il «Testo unico della
radiotelevisione»;
la delibera n. 435/01/CONS, dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) del 15 novembre
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284,
supplemento ordinario n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, approva il regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in «tecnica digitale»;
la delibera AGCOM n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004, dispone «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori
di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre»;
la delibera AGCOM n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35, dispone «Interventi a tutela del
pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n 112»;
la delibera AGCOM n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, approva un programma di interventi volto a
favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva
della conversione alla «tecnica digitale»;
nella fase di avvio delle procedure di switch off è stato sollecitato un provvedimento dell'Autorità
relativo alla numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia
digitale terrestre di cui all'articolo 29-bis, comma 10;
gli operatori hanno dichiarato reiteratamente il proprio favore alla definizione da parte dell'Autorità di
appositi criteri per l'assegnazione dei canali nella sintonizzazione automatica del telecomando,
poiché tale fattore rappresentava un importante elemento di certezza nella fase di transizione del
mercato;
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le indicazioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità prevedono che gli operatori, in merito
all'ordinamento automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare e via cavo, nel
determinare la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali tengano conto delle
abitudini degli utenti finali, dei criteri di semplicità d'uso e dell'applicazione di condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie;
i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati,
relativamente ai limiti esposti sulla sintonizzazione automatica, le conseguenti modifiche ed
integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla delibera n.
663/06/CONS, hanno reso indispensabile una riformulazione di alcune disposizioni per assicurare
maggior certezza rispondendo ai problemi emersi in sede applicativa;
l'Autorità ha di fatto disposto che i piani di guida elettronica ai programmi, anche costituiti da semplici
piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo,
fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo
quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, devono tener conto «delle esigenze di semplicità di
uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano
condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti»;
l'Autorità ha ribadito che non devono essere praticate discriminazioni nei confronti dei fornitori di
contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale;
l'Autorità si è impegnata a garantire il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
codice delle comunicazioni elettroniche, anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa;
il Comitato Radio TV Locali (CRTL) ha avanzato una proposta in merito alla questione
dell'ordinamento automatico dei programmi (logical channel number - LCN) nella piattaforma
televisiva digitale terrestre;
la proposta prevede:
«1. Riprodurre nel primo blocco di numeri (1-99) della piattaforma digitale l'ordinamento già presente
nell'ambiente analogico, riproducendo, il più fedelmente possibile, la posizione sul telecomando dei
vari canali ricevuti in tecnica analogica, ponendo quindi nei primi numeri i canali nazionali e nei
successivi i canali delle tv locali nell'ordine della popolazione servita con le frequenze analogiche
utilizzate. L'ordinamento deve comunque, rispettare criteri equi, trasparenti e non discriminatori (tale
non è certamente il criterio di cui si discute e che fa riferimento alle graduatorie Corecom per
l'erogazione di contributi pubblici alle emittenti, graduatorie formate secondo criteri che non hanno
alcun nesso con il grado di affezione dell'utenza all'emittente)»;
la Sardegna, prima regione a sperimentare l'attivazione del digitale terrestre ha pesantemente
pagato l'aggravio della fase di avvio e della sua gestione e in tutte le regioni italiane si verifica un
crollo degli ascolti che rischia di provocare un danno economico insopportabile per le televisioni
regionali;
nella fase sperimentale era stato definito un automatico riposizionamento delle reti affidando alle
televisioni regionali una collocazione nella sintonia automatica subito dopo le principali sette reti
nazionali;
tale posizionamento automatico che rappresentava non solo il rispetto di posizioni di mercato
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conquistate con anni di attività informativa e di autonome produzioni televisive ma soprattutto una
garanzia di tutela della specialità culturale, identitaria, delle regioni come il caso della Sardegna;
l'informazione regionale garantita dalle tv locali ha sempre rappresentato un fattore di democrazia
rilevante nel panorama informativo;
da mesi l'attivazione di una sintonia automatica non regionale ha duramente penalizzato e colpito le
emittenti televisive regionali con un danno economico rilevante e soprattutto con una ricaduta
inaccettabile sul piano democratico, inteso come il venir meno per i sardi del diritto all'informazione
regionale e alla produzione culturale proposta dalle emittenti locali;
in gran parte delle regioni italiane si stanno moltiplicando le denunce degli utenti e degli operatori
delle tv locali che rischiano di subire un contraccolpo devastante se non si interverrà con un urgenza
per ripristinare le condizioni di partenza che prevedevano appunto la tutela del posizionamento delle
tv locali,
impegna il Governo:
ad intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per valutare il quadro delle conseguenze di tale
situazione al fine di individuare con somma urgenza le soluzioni necessarie;
a valutare, per quanto di competenza, l'opportunità che l'articolazione del digitale terrestre sul
territorio nazionale abbia come fondamento quello di un'adeguata attribuzione alle televisioni
regionali delle posizioni di sintonia di più agevole e primaria selezione, comprese nelle prime nove
posizioni, individuando procedure e soluzioni idonee a rendere tale processo immediatamente
applicabile;
a promuovere urgenti iniziative utili ad assicurare il rispetto delle intese intercorse che avevano
garantito il rispetto e la salvaguardia dell'emittenza locale e delle stesse sentenze civili intervenute.
(7-00366)
«Biasotti, Pili, Meta, Gentiloni Silveri, Montagnoli, Nizzi, Iannarilli, Vella, Vincenzo Antonio Fontana,
Germanà, Ghiglia, Murgia, Paniz, Minardo, Armosino, Stradella, Bonciani, Fadda, Calvisi, Tommaso
Foti, Tortoli, Desiderati, Pes, Marrocu, Melis, Garofalo, Palmieri, Compagnon».